Principi di carattere generale. Sussiste conflitto di interessi nei casi in cui chi ricopre una carica di governo “sia titolare di un interesse economico privato tale da condizionare l’esercizio delle funzioni pubbliche ad esso attribuite o da alterare le regole di mercato relative alla libera concorrenza” (art. 4). Il DDL è rivolto a chi ricopre cariche politiche: membri del governo nazionale e regionale, membri del Parlamento e dei consigli regionali (previa legge regionale), componenti delle autorità indipendenti (Trasporti, Antitrust, Comunicazioni, Energia elettrica, gas e sistema idrico, ANAC, Commissione di garanzia sullo sciopero nei servizi pubblici essenziali, Commissione di Vigilanza sui fondi pensione, CONSOB, Garante Privacy, Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni e Banca d’Italia) (artt. 2, 11 e 12).
Incompatibilità (art. 6). Sono incompatibili con le cariche politiche sopra esposte i seguenti incarichi, anche se ricoperti all’estero:
1 - ogni ufficio pubblico diverso dal mandato parlamentare che non sia ricoperto in ragione della funzione di governo svolta;
2 - qualunque impiego pubblico o privato;
3 - l’esercizio di attività professionali o di lavoro autonomo, anche in forma associata o societaria, di consulenza e arbitrali, anche se non retribuito;
4 - l’esercizio di attività imprenditoriali anche per interposta persona o attraverso società fiduciarie;
5 - qualunque funzione di gestione in imprese o società pubbliche o private, comprese le società in forma cooperativa, in enti di diritto pubblico, anche economici, o in fondazioni ad eccezione di quelli ricoperti in ragione della funzione di governo svolta.
Incompatibilità (art. 6). Sono incompatibili con le cariche politiche sopra esposte i seguenti incarichi, anche se ricoperti all’estero:
1 - ogni ufficio pubblico diverso dal mandato parlamentare che non sia ricoperto in ragione della funzione di governo svolta;
2 - qualunque impiego pubblico o privato;
3 - l’esercizio di attività professionali o di lavoro autonomo, anche in forma associata o societaria, di consulenza e arbitrali, anche se non retribuito;
4 - l’esercizio di attività imprenditoriali anche per interposta persona o attraverso società fiduciarie;
5 - qualunque funzione di gestione in imprese o società pubbliche o private, comprese le società in forma cooperativa, in enti di diritto pubblico, anche economici, o in fondazioni ad eccezione di quelli ricoperti in ragione della funzione di governo svolta.
Inoltre i titolari delle cariche “non possono, nell’anno successivo alla cessazione dal loro ufficio, svolgere attività di impresa né assumere incarichi presso imprese private o presso imprese o enti pubblici o sottoposti a controllo pubblico, se non previa autorizzazione dell’Autorità che, considerata l’attività precedentemente svolta in qualità di titolare della carica di governo, accerti l’insussistenza di conflitti di interessi”. In caso di violazione del divieto accertata, viene applicata una sanzione amministrativa pecuniaria parli al “doppio del vantaggio economico ottenuto” dalla funzione vietata.
I dipendenti pubblici e privati che assumono una carica di governo nazionale sono collocati in aspettativa o nell’analoga posizione prevista dagli ordinamenti di provenienza, con decorrenza dal giorno del giuramento o comunque dell’effettiva assunzione della carica. I titolari delle cariche iscritti in albi o elenchi professionali sono sospesi di diritto dai relativi albi professionali per la durata della carica di governo.
Che bella notizia! Forza Piero che ALAN non può candidarsi come Sindaco alle prossime elezioni comunali e non serve una PierElena Bis! Hahaha..
RispondiEliminaMa questo è un disegno di legge fermo da due anni e comunque non troverebbe applicazione per i Sindaci e consiglieri comunali.
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